Chiara Ferragni e gli altri "imputati" del Pandorogate "non sono stati assolti in questo processo", le "condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite" e "le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie". Così il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 gennaio ha prosciolto per non doversi procedere l'influencer dall'accusa di truffa aggravata per oltre due milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei "Pandoro Pink Christmas" di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua 2021-22 di Dolci Preziosi.
Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva di quei messaggi pubblicitari" usati per promuovere via web il pandoro e le uova di Pasqua, il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda in quanto è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower di Chiara Ferragni. Inoltre è stato osservato che "gli elementi acquisiti nelle indagini e utilizzabili nell'ambito del rito abbreviato non consentono di formulare un giudizio di proscioglimento" o di assoluzione "nel merito" in quanto il quadro è "quantomeno dubbio sulla loro mendacità e sulla idoneità ingannatoria".
Il giudice ha escluso l'aggravante della "minorata difesa" dal reato di truffa semplice, non più perseguibile per remissione di querela dopo che l'imprenditrice ha versato risarcimenti per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons, Adicu e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza.
Secondo il presidente della terza sezione penale, sia l'inchiesta della Guardia di finanza con i pm che avevano chiesto di condannare l'imprenditrice a un anno e otto mesi, quanto i "provvedimenti" sanzionatori già presi dall'Antitrust prima del processo, non consentono a colpo d'occhio di escludere la natura "ingannevole" dei "messaggi pubblicitari" e quindi di portare a una "formula assolutoria nel merito". In queste pubblicità, Ferragni utilizzava il proprio volto per sostenere l'acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing per l'Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all'associazione "Bambini delle Fate".
Per il Tribunale il "contenuto dei comunicati stampa", dei "post" e delle "stories" pubblicati sui social di Ferragni presenta "espressioni talvolta anche solo ambigue" e "altre volte" che mettevano in connessione diretta "acquisto dei prodotti" e campagna "benefica", da cui emerge un "quadro quantomeno dubbio" sulla capacità "ingannatoria" di quei messaggi, si legge nelle 59 pagine. Tuttavia la sentenza, smentendo la Procura e la parte civile della "Casa del Consumatore", ha escluso l'aggravante della minorata difesa sui 30 milioni di follower di Ferragni dal reato di truffa e da quel momento "l'accertamento" dei reati "non è imposto al giudice" e "non può essere oggetto del suo accertamento" a causa dell'estinzione del reato di truffa.