"Provvedimento sproporzionato e illegittimo"

Rovigo, licenziata per giusta causa perché gioca a padel in malattia: risarcita con 18 mensilità

Una 50enne, caporeparto di un supermercato, aveva fatto causa all'azienda. Il Tribunale accoglie in parte il suo ricorso

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Una 50enne di Ferrara, caporeparto in un supermercato in provincia di Rovigo, era stata licenziata per giusta causa perché in malattia giocava a padel. Il tribunale ha accolto parzialmente il suo ricorso: non verrà reintegrata, ma l'azienda dovrà corrisponderle 18 mensilità. "Provvedimento sproporzionato e illegittimo", la motivazione nella sentenza del giudice del lavoro di Rovigo.

La vicenda -

 La 50enne ferrarese era stata sorpresa, nel gennaio 2024, in una palestra a giocare a padel mentre era in malattia. Al rientro in servizio, come caporeparto in un supermercato, il datore di lavoro le aveva consegnato una lettera di contestazione disciplinare, comunicandole l'immediata sospensione, finendo poi per licenziarla per giusta causa. La donna lavorava in quell'azienda da 27 anni e ha presentato ricorso contro il licenziamento.

La sentenza -

 Il Tribunale di Rovigo, alla fine, le ha dato ragione, dopo aver accertato, durante il procedimento, che l'impiegata era andata a giocare a padel al di fuori degli orari della visita fiscale e che quell'attività sportiva non aveva aggravato le sue condizioni fisiche né allungato i tempi di recupero. Ciò in base ai referti delle visite mediche effettuate dopo la frattura e la deposizione di testimoni. "La raccomandazione ripetuta da diversi sanitari ha sempre avuto a oggetto l'astensione del sollevamento di pesi e non dalla pratica di attività sportiva", si legge nella decisione del giudice. 

Il giudice del lavoro ha accolto parzialmente il ricorso della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento, seppur senza reintegro. L'azienda è stata condannata al pagamento di una somma corrispondente a 18 mensilità. Nella sentenza si legge che licenziare in tronco la dipendente è stata "una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto", sostenendo che "la condotta attuata dalla lavoratrice non appare idonea a determinare l'immediata e irreparabile frattura del rapporto di fiducia fino ad allora sussistente col datore di lavoro, sicché la società di lavoro, in luogo del licenziamento senza preavviso, avrebbe potuto e dovuto applicare una sanzione conservativa".

Il licenziamento senza fornire alcun preavviso - nella conclusione del provvedimento - è previsto per fatti "ben più gravi" come la simulazione dello stato di malattia oppure dell'infortunio.

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