Anche quando una Corte d'Appello non convalida il trattenimento di un migrante in un centro di espulsione, il questore può adottare un provvedimento che lo trattenga per altre 48 ore, se c'è un rischio di fuga e pericolo per la sicurezza pubblica. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale rispondendo a un rilievo dei Giudici della Cassazione, che ritenevano questa prassi in contrasto con la Costituzione. La Consulta ha chiesto comunque al Parlamento di modificare l'attuale disciplina, rendendola conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea.
La disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporne l'ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè "presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione". Questo nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla Corte d'Appello territorialmente competente in conformità all'articolo 13 della Costituzione, che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria.
Nell'ipotesi poi in cui la Corte d'Appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch'esso a convalida da parte della corte d'appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l'ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore lo straniero continua a restare trattenuto nel centro. La Cassazione dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, che stabilisce un trattenimento automatico dello straniero per quarantotto ore, nonostante la mancata convalida del precedente provvedimento del questore. Ma la Consulta ha ritenuto che la questione posta dagli ermellini non fosse rilevante per la decisione del procedimento principale.