L'entusiasmo di Irene per la decisione presa oggi dal giudice del lavoro di Catania è durato pochissimo. Il magistrato ha risposto positivamente alla richiesta della signora Sampognaro: il marito Giuseppe Marletta in stato vegetativo dal 2010 potrà ricevere le cure a base di cellule staminali.
Peccato però, che non si tratti della tipologia di staminali chieste da Irene, cioè quelle trattate con il controverso metodo del professor Vannoni, per ora non riconosciuto dal Ministero della Salute e dall'Agenzia italiana del farmaco, se non come cura compassionevole per casi riconosciuti come incurabili.
Secondo il giudice catanese Rosario Cupri il paziente Giuseppe Marletta potrà ricevere le "cellule staminali mesenchimali prodotti in cell-factory autorizzate e nel rispetto del DM 05/12/2006", non quelle che hanno dato speranza ai piccoli Gioele, Smeralda, Sofia, Daniele, Celeste.
Cos'è successo oggi al Tribunale di Catania?
Un caso ancora più assurdo rispetto a quello di Torino riguardante due fratelli affetti dalla stessa patologia dei quali soltanto uno potrà accedere alla cura del professor Vannoni a seguito di due sentenze tra loro contrastanti emesse da due differenti giudici del Tribunale di Torino. Si tratta del caso di un giudice del tribunale del lavoro di Catania che ha appena emanato un provvedimento in contrasto con una sua stessa decisione resa precedentemente in un caso analogo. Purtroppo a mio marito, in coma dal primo giugno 2010, non è stato riconosciuto il diritto di accedere alle cure di staminali secondo il protocollo della Stamina Foundation benché tale diritto fosse stato riconosciuto alla piccola Smeralda Camiolo in coma sin dalla nascita.
Come avete ricevuto la disposizione del giudice?
Con gioia all'inizio, poi con stupore. Siamo in presenza di un giudice che smentisce sé stesso. Non è stato riconosciuto lo stesso “diritto a sperare” riportato nel provvedimento emesso per la piccola Smeralda. Il provvedimento Aifa che nel caso di Smeralda era stato disapplicato e quindi ritenuto illegittimo incidenter tantum in quanto d’ostacolo alla piena attuazione del diritto alla salute, ora viene considerato “ragionevole e giustificato”.
Che cosa è cambiato dal provvedimento emesso per Smeralda?
La Costituzione, soprattutto nei suoi artt. 2, 3 e 32, deve essere applicata a tutti. Né può dirsi che il caso di mio marito sia diverso perché non aveva ancora iniziato la terapia, visto che il diritto alla salute appartiene a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. Sono stati depositati i certificati medici che attestano il pericolo di vita di Giuseppe, ma allora perché indirizzarlo verso cell-factory che non hanno mai prodotto gli stessi effetti positivi del metodo stamina su pazienti affetti dalla stessa patologia? Nell’ordinanza del giudice di Catania non si fa alcun riferimento al principio di autodeterminazione dell’individuo e quindi alla libertà di scegliere le terapie a cui sottoporsi.
Cosa può aver motivato una decisione così contraddittoria?
Probabilmente il fatto che dopo il mio ricorso gli Spedali Civili di Brescia si sono costituiti parte civile inviando un proprio legale a Catania. In assenza di una normativa uniforme che dica finalmente l'ultima parola sul metodo del professor Vannoni, la struttura bresciana non vuole correre troppi rischi. Il giudice ha voluto accontentare tutti: me che chiedevo le staminali per mio marito Giuseppe e gli Spedali Civili di Brescia che non si vogliono esporre troppo.
Come sta suo marito al momento?
E' stazionario, sempre in coma. Per lui le cure messe a punto dalla Stamina Foundation sono l'unica speranza di miglioramento.
Come si muoverà dopo la controversa decisione del Tribunale del lavoro di Catania?
Impugnerò l'ordinanza del giudice, non mi resta altro da fare.
Ecco le pagine chiave dell'ordinanza emessa oggi dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro. Se non visualizzi l'anteprima del documento clicca qui: