Si sblocca il processo per la morte di Giulio Regeni: la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 24 e dell'articolo 225 del Codice di procedura penale. In particolare l'intervento riguarda il passaggio dove non si prevede che le spese legate al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio siano anticipate dallo Stato. La questione era stata sollevata dalla Corte d'assise di Roma che aveva disposto una perizia circa la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio, con i difensori degli imputati che avevano chiesto di poter designare un consulente di parte che non fosse però a spese dei propri assistiti.
La Consulta ha sottolineato che quando l'accertamento della responsabilità richiede specifiche competenze, il consulente tecnico è "parte integrante dell'ufficio di difesa". A livello teorico, la rinuncia dell'imputato a presenziare al giudizio incide sui suoi diritti partecipativi, compreso quello di farsi assistere da un esperto.
Il caso Regeni, però, rappresenta un'eccezionalità, in quanto la convocazione in tribunale è resa impossibile dalla mancata cooperazione dell'Egitto. In tale ipotesi, il difensore d'ufficio che necessita di un ausilio tecnico è sollevato dall'onere economico derivante dalla nomina di un consulente.