ELENCO DEI "CATTIVI"

Cassazione, condannato amministratore per aver reso pubblici i condomini morosi

Messina, l'amministratore dello stabile aveva affisso un cartello con i nomi degli inquilini morosi minacciandoli il taglio dell'acqua potabile

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Gli amministratori condominiali che, nell'androne del palazzo, cioè in luoghi accessibili a chiunque, affiggono un comunicato dove fanno il nome degli inquilini in ritardo con il pagamento delle bollette e li avvertono della sospensione di servizi come l'acqua potabile se non saldano, vanno condannati per diffamazione. Lo stabilisce la Cassazione confermando il verdetto di colpevolezza per Pietro A., amministratore di uno stabile di Messina.

L'amministratore aveva messo il cartello-denuncia sulla porta dell'ascensore e all'ingresso del palazzo. Sul documento l'elenco dei morosi avvisando che, se entro due giorni non avessero provvisto al saldo, la società municipalizzata erogatrice del servizio idrico li avrebbe lasciati all'asciutto.

La denuncia di uno dei morosi - Uno dei condomini, Rosario G., lo aveva denunciato per offesa alla reputazione anche perché una parte della mora che lo riguardava era attribuibile al precedente inquilino mentre lui, più volte, aveva anche sollecitato l'amministratore per fare chiarezza sulla sua parte di debito. Secondo Rosario G., quel comunicato aveva l'evidente intento "di sottoporre ad una 'pubblica gogna' coloro che non avevano pagato le quote".

Non si può esporre in un luogo accessibile ad estranei - Sia il Giudice di Pace di Messina, che il Tribunale - con verdetto del 21 gennaio 2011 - gli avevano dato ragione. Lo stesso è avvenuto in Cassazione che ha ricordato: "integra il delitto di diffamazione il comunicato con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti".

La Suprema Corte, con la sentenza 4364, ha così respinto il ricorso dell'amministratore avvertendolo che avrebbe fatto meglio a "calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza (di maggior riservatezza) evitando di menzionare anche l'identita' dei condomini morosi".