politica

Camera, arriva il 'divorzio veloce'

La scheda delle due proposte di legge

Sono due le proposte di legge all'esame della commissione Giustizia della Camera presentate, entrambe durante la primavera dello scorso anno, con l'obiettivo di modificare la legge n. 898 del 1dicembre 1970 sul divorzio, snellendo i tempi e le procedure per sciogliere i matrimoni.

La prima (relatore Italico Perlini, FI) è di 4 articoli, porta la firma del deputato dello Sdi Enrico Buemi, già autore con Giuliano Pisapia del Prc del cosiddetto "indultino", e propone "modifiche alla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"; la seconda (relatore Maurizio Paniz, FI), che consta di due soli articoli, è stata presentata dalla diessina Elena Montecchi e ha per oggetto le "disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra coniugi".

Le ragioni dei sostenitori della proposta Buemi
I presentatori della prima proposta, quella che porta la firma di Buemi, ricordano come l'introduzione della legge sul divorzio del 1970 "creò nel Paese un'ampia spaccatura, con alcuni settori politici che cercarono di farne una battaglia a difesa della famiglia, ritenendo che l'introduzione di questo diritto potesse ledere la solidità dell'istituto del matrimonio". Ma, aggiungono, "con il referendum abrogativo della citata legge del 1970, celebrato nel 1975, e con il trionfo dei no alla sua abrogazione vi fu nel Paese un passaggio epocale e culturale" che portò poi a dimostrare, nel corso degli anni, "che questa legge non solo non ha distrutto la concezione della famiglia, ma ha rappresentato solamente una soluzione civile per risolvere situazioni di crisi coniugale senza più alcuna via d'uscita".

Le statistiche degli ultimi anni, incalzano Buemi e compagni, "hanno dimostrato che il numero di coppie che è ricorso all'istituto della separazione e del divorzio è rimasta in percentuale abbastanza costante e, se pur ne è aumentato il numero, nel corso degli anni, a ciò ha corrisposto un maggior numero di coppie che hanno scelto di contrarre il matrimonio". I presentatori della proposta di legge ricordano inoltre che già nel 1987, con la legge n. 74 il legislatore, partendo anche da queste considerazioni, avvertì "la necessità di semplificare le procedure affinché, una volta scelto questo percorso, fosse più rapido arrivare allo scioglimento del matrimonio" e decise di abbreviare il tempo intercorrente dalla separazione dei coniugi all'ottenimento del divorzio, portandolo da cinque a tre anni, "consentendo cosi, a chi lo desiderava, di contrarre un nuovo matrimonio o, comunque, in ogni caso, di semplificare i rapporti tra i separati".

Occorre oggi, sostengono i presentatori di questa proposta di legge, "nuovamente intervenire per facilitare ulteriormente le procedure di separazione e di divorzio, tenuto conto che non è certo allungando i tempi della procedura che si può sperare di rinsaldare un vincolo coniugale che si è ormai, nei fatti, disciolto e che, al contrario, il prolungamento dei tempi rischia di determinare ulteriori problemi senza, per altro, risolverne alcuno".

La pdl prevede che "la domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio" il quale, verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, "decide con sentenza".

In questo caso, "non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi" e il tribunale "pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza".

"Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio - prevede ancora la pdl - hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza".

La proposta della Quercia
La proposta di legge che porta la firma di Elena Montecchi contiene "disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi" e si muove dal presupposto che "la disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare".

"La realtà odierna - sostengono i presentatori della pdl - ci dice che il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate".

Inoltre "anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste situazioni necessitate in cui la convivenza di fatto non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge". Per questo Montecchi e compagni sostengono la necessità di "diminuire ad un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio", come prevede l'articolo 1 della proposta.

Il secondo invece "intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione", fatto che comporta "l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza". "Nel caso di separazione personale - recita infatti l'articolo 2 della pdl - la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati".