"FINITA SCUOLA VENGO A TROVARTI"

Minaccia il prof dopo la sospensione, la Cassazione: "Va assolto, era una protesta"

La Corte ha annullato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e ha disposto un nuovo giudizio

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Si era scagliato verbalmente contro il professore di Educazione fisica, "reo" di averlo fatto sospendere, ed era stato condannato dal Tribunale dei minorenni e dalla Corte d'Appello di Milano per resistenza a pubblico ufficiale. "Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento. Per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni", aveva detto lo studente. La Cassazione ha però annullato la condanna e ha disposto un nuovo giudizio di secondo grado: secondo i giudici, infatti, non si tratta di resistenza ma di una "protesta".

Le motivazioni -

 La vicenda è stata riportata dal Messaggero. Il ragazzino aveva proferito quelle parole al docente durante una lezione, davanti ai compagni. Per quella frase era stato condannato in primo e secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale. Ma la Cassazione ha ribaltato tutto. Il motivo? Come scrive il quotidiano, il provvedimento disciplinare contro l'alunno era già stato disposto; dunque lo studente, con quelle parole, non aveva come scopo quello di impedire la sanzione. Secondo la Corte suprema si tratta di una protesta, illegittima, a una punizione già inflitta.

"Non è resistenza, ma una contestazione" -

 Come sottolineato dai magistrati, "il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d'ufficio, tant'è che è richiesto il dolo specifico". E questo non sarebbe il caso: "La frase si poneva chiaramente quale una forma di indebita rimostranza avverso un provvedimento già in precedenza adottato". Per i giudici, quelle espressioni non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale "quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio", ma rappresentano piuttosto "una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale". 

Il nuovo processo -

 Come riportato dal Messaggero, secondo la Cassazione il ragazzino avrebbe comunque pronunciato una frase minacciosa e lesiva dell'onore del pubblico ufficiale "mentre questi era intento nello svolgimento della propria funzione. Tuttavia difetta la finalità della minaccia a impedire il compimento dell'atto d'ufficio, posto che i giudici di merito non hanno in alcun modo accertato che la minaccia era diretta a impedire la prosecuzione della lezione, piuttosto che l'assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari". Accertato che non è resistenza a pubblico ufficiae, il nuovo processo d'Appello dovrà dunque stabilire se si è trattato "solo" di oltraggio o minaccia.

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