cronaca

Targhe alterne: chi può circolare

Milano, da lunedì la sperimentazione

Parte lunedì 3 febbraio la settimana a targhe alterne a Milano e nei 40 comuni dell'hinterland che fanno parte della zona critica, quella dove i livelli di smog hanno raggiunto la soglia limite. Dunque la Regione è corsa ai ripari: lunedì 3 circolano le auto con targa dispari, martedì 4 le pari e così di seguito fino a sabato. Ma, anche in regime di restrizioni al traffico, ecco chi potrò comunque tirare fuori dal garage la macchina.

Veicoli non catalizzati e non ecodiesel

Non si applica il divieto alla circolazione:

1. ai veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e dei corpi e dei servizi di polizia municipale e provinciale;

2. ai veicoli di pronto soccorso;

3. ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;

4. ai veicoli usati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;

6. ai veicoli targati CD e CC;

7. ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (per esempio luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale);

8. ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

9. ai veicoli di medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro di lavoro;

10. ai veicoli usati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (per esempio dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;

11. ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;

12. ai mezzi di trasporto dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine del turno lavorativo;

13. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserini di riconoscimento;

14. ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

Veicoli catalizzati ed ecodiesel

Non si applica il divieto di circolazione:

1. ai veicoli a emissione nulla (elettrici, a idrogeno) a metano e a gpl;

2. ai veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e dei corpi e dei servizi di polizia municipale e provinciale;

3. ai veicoli di pronto soccorso;

4. ai mezzi di pubblico trasporto e scuolabus;

5. ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;

6. ai veicoli usati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;

7. ai veicoli targati CD e CC;

8. ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (per esempio luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale);

9. ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

10. ai veicoli di medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro di lavoro;

11. ai veicoli usati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (per esempio dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;

12. ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;

13. ai mezzi di trasporto dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine del turno lavorativo;

14. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserini di riconoscimento;

15. ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

16. ai veicoli di trasporto merci per gli espositori delle fiere, di medicinali e di generi deperibili e di prima necessità;

17. agli automezzi delle scuole guida per l'espletamento delle prove d'esame e lo svolgimento delle lezioni di guida pratica;

18. ai veicoli degli agenti di commercio che trasportano campionari ingombrabti e/o di valore preventivamente comunicati (mezzo e targa) alle vigilanze urbane interessate da parte dell'associazione di categoria.