Indennizzo fino a 27 mensilità o reintegro nei casi gravi per i licenziamenti disciplinari ed estensione dell'articolo 18 a tutte le imprese, anche quelle sotto i 15 dipendenti. Sono questi alcuni dei pilastri portanti della riforma del mercato del lavoro, per quanto riguarda l'articolo 18.
LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI
Le conseguenze restano quelle dell'attuale articolo 18, condanna del datore di lavoro qualunque sia il numero di dipendenti occupati a reintegrare il dipendente al posto del lavoro e a risarcire i danni retributivi (con un minimo di 5 mensilità), nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura piena. Il dipendente puo' chiedere al datore di lavoro, al posto del reintegro, il pagamento di un indennita' pari a 15 mensilita'. La tutela nei confronti del licenziamento discriminatorio resta quindi "piena e assoluta".
LICENZIAMENTI DISCIPLINARI
E' previsto un indennizzo o il reintegro. Il giudice può decidere tra il reintegro nei casi gravi (oltre al risarcimento dei danni retributivi entro un massimo di 12 mensilità) o un'indennita' tra le 15 e le 27 mensilita' a seconda dell'anzianita' del lavoratore.
LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI
La norma prevede un risarcimento economico che va da un minimo di 15 mensilita' a un massimo di 27 mensilita' dell'ultima retribuzione. E' fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela.